La riscossione durante l'emergenza COVID

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.
Vediamole nel dettaglio.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
- il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
- il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.
Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-Ter” stabilisce che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.
Scopri di più nella pagina dedicata alla "Legge n. 25/2022"
Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha previsto importanti novità in materia di rateizzazione.
I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).
Scopri di più nella pagina dedicata al "Decreto Milleproroghe 2022"
La “Legge di Bilancio 2022”, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha previsto importanti novità in materia di riscossione.
In particolare, oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.
Scopri di più nella pagina dedicata alla "Legge di Bilancio 2022"
Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, nell’ambito delle misure urgenti assunte in materia economica e fiscale, ha previsto i seguenti ulteriori interventi:
- per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Per i pagamenti entro tale nuovo termine, gli oneri di riscossione (cosiddetto "aggio") sono da corrispondere nella misura del 3% delle somme dovute e non saranno applicati interessi di mora.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180.
Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. - Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa, nonché la possibilità di essere riammessi alla dilazione originaria effettuando il pagamento della rate dovute entro il 31 ottobre 2021.
- Riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 e 2021 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”. Il termine ultimo per pagare in unica soluzione le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 e 2021, è stato fissato al 9 dicembre. Per il pagamento entro questo nuovo termine il decreto ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro martedì 14 dicembre 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sono stati, inoltre, ridefiniti i termini utili ad effettuare i versamenti delle rate scadute nel 2020 e quelle dovute per il 2021 della Definizione Agevolata.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:
- differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari;
- differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2020 entro il termine del 31 luglio 2021;
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2020 (effettuato entro il 31 luglio 2021) della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate effettuando l’integrale versamento delle rate scadute nel 2021 entro il termine del 30 novembre 2021;
- proroga, fino al 30 aprile 2021, del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi. Fino al30 aprile 2021, quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
- sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. La misura è destinata alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Il Decreto Legge n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione. Il Decreto ha previsto che pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 28 febbraio 2021 fossero da effettuarsi entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Il "Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha introdotto ulteriori novità in materia di riscossione e, in particolare:
- differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”;
- estinzione delle procedure esecutive in corso con il pagamento della prima rata della rateizzazione, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, innalzamento della soglia da 60 mila a 100 mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione;
- per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste;
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- possibilità anche per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), di chiedere la dilazione del pagamento(ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Il Decreto Legge n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonchè degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Inoltre, è stato fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Il “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”, ha integrato le misure prevedendo:
- per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, la possibilità di mantenere i benefici delle misure agevolate con l’integrale versamento delle rate in scadenza nell’anno entro il termine “ultimo” del 10 dicembre 2020;
- per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute;
- per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per quelli approvati entro la fine del periodo di sospensione, l’estensione, da 5 a 10, del numero di rate non pagate che concorrono alla decadenza;
- la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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Le prime disposizioni urgenti emanate nel periodo emergenziale, contenute nel “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), hanno determinato:
- la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
- la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il differimento al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, scadute rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
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