Comunicazione delle somme dovute

La “Comunicazione delle somme dovute” riferita al “Saldo e stralcio” contiene l’importo da pagare e le date entro cui effettuare il pagamento, ai sensi della Legge n. 145/2018. Insieme alla “Comunicazione” sono allegati i bollettini per pagare.
Se hai necessità di avere una copia della “Comunicazione delle somme dovute” puoi compilare il form dedicato in area pubblica, senza necessità di pin e password personali.
Basta inserire il codice fiscale del soggetto che ha fatto la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio”, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la "Comunicazione".
Accedi al form per richiedere copia della Comunicazione
Una copia della “Comunicazione” è comunque disponibile anche nell’area riservata del portale.
Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, ha inviato entro il 31 ottobre 2019 la "Comunicazione delle somme dovute" relativa alle dichiarazioni di adesione alla Definizione per estinzione dei carichi:
a. accoglimento alla Definizione per estinzione dei carichi ai sensi della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”);
b. diniego ai fini del “saldo e stralcio” ma accoglimento ai fini della “rottamazione-ter”, ossia la Definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018;
c. rigetto della dichiarazione di adesione, in quanto i carichi non rientrano nel “Saldo e stralcio” e neppure nell’ambito applicativo dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (“rottamazione-ter”), oppure sono già stati oggetto di una Comunicazione inviata entro il 30 giugno 2019 per la “rottamazione-ter”.
In caso di accoglimento della richiesta, allegati alla Comunicazione il contribuente riceve i bollettini per il pagamento dell’importo dovuto con le relative scadenze, sulla base di quanto previsto dalla legge per ciascuna misura agevolativa, nonché della soluzione rateale prescelta in fase di dichiarazione di adesione.
Comunicazione delle somme dovute
Per tutti coloro che hanno ricevuto la “Comunicazione delle somme dovute” relativa a dichiarazioni di adesione presentate per il “saldo e stralcio” sono previste 5 differenti tipologie di lettere:
- AT: Accoglimento totale della tua richiesta: i carichi indicati nella dichiarazione sono interamente definibili (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). Nella lettera è indicato l’importo da pagare per entrambe le misure agevolative e l’importo da pagare per i carichi esclusi.
- AP: Accoglimento parziale della tua richiesta: solo una parte dei carichi indicati nella dichiarazione è definibile (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). Nella lettera è indicato l’importo da pagare per entrambe le misure agevolative e l’importo da pagare per i carichi esclusi.
- AD: i carichi indicati nella dichiarazione sono definibili (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”) e per entrambe le misure agevolative nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare.
- AX: solo una parte dei carichi è definibile (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). L’importo da pagare per entrambe le misure agevolative è pari a zero, mentre c’è un importo da pagare per i carichi esclusi dalle medesime misure.
- RI: Rigetto tutti i carichi indicati nella dichiarazione sono esclusi dall’ambito applicativo di entrambe le misure agevolative (sia del “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”) e per gli stessi vi è un importo da pagare.
La specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AP, AX, AD, RI) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”
Prospetto di sintesi e tabella di ripartizione delle rate
All’interno della Comunicazione è presente:
- un “Prospetto di sintesi”, ovvero l’elenco di tutte le cartelle/avvisi contenuti nella dichiarazione di adesione;
- una Tabella di ripartizione delle rate (per le lettere di tipo AT e AP).
La tabella è suddivisa in sezioni, in considerazione delle diverse casistiche che possono presentarsi anche in relazione al numero massimo di rate concedibili, previste dalla legge. Nel dettaglio:
- sezione “saldo e stralcio”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio”, per il quale è previsto un numero massimo di cinque rate;
- sezione “rottamazione-ter”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter”, per il quale è prevista la ripartizione automatica in 17 rate per mancato accoglimento del “saldo e stralcio”. Questo si verifica sia per assenza dei requisiti oggettivi (carichi che non rientrano nell’ambito applicativo del saldo e stralcio) e/o assenza dello stato di grave e comprovata difficoltà economica;
- sezione “rottamazione-ter, comma 23”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter” per carichi definibili ai sensi dell’art. 3, comma 23, del Decreto Legge n. 119/2018. È questo il caso in cui il contribuente aveva presentato a suo tempo una dichiarazione di adesione alla “rottamazione-bis” senza poi regolarizzare i pagamenti di luglio, settembre e ottobre 2018. Per i carichi rientranti in questa fattispecie e per i quali non ci sono le condizioni, analoghe a quelle sopra rappresentate, per essere ammesso al “saldo e stralcio” è prevista la ripartizione automatica in 9 rate.
Per coloro che hanno un importo da pagare per il “saldo e stralcio” è inoltre riportata, sulla stessa Comunicazione, in un apposito box informativo subito dopo il prospetto di sintesi, la misura percentuale corrispondente alla “situazione di grave e comprovata difficoltà economica” che è stata rilevata, nonché l’importo, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, su cui tale percentuale deve essere applicata.
L’'importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio” è infatti calcolato sommando:
a. l’importo ottenuto applicando, alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, la percentuale individuata dalla legge in relazione allo stato di grave e comprovata difficoltà economica risultante dal valore ISEE presente nei sistemi informativi dell’INPS (salvo i casi di cui all’art. 1, comma 188, Legge 145/2018);
b. l’importo dovuto a titolo di aggio sulle somme di cui al precedente punto a;
c. l’importo dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.
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