Saldo e stralcio: riammissione e prossime scadenze

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha fissato nuovi termini per considerare tempestivo il pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 del Saldo e stralcio.
La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici del “Saldo e stralcio” per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.
Scopri tutti i dettagli sulle misure introdotte dalla Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter”:
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2020 è stato fissato al 30 aprile 2022.
Per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro tale termine devono essere state corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 maggio 2022.
Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Il termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.
Per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per pagare le rate in scadenza nel 2020 e 2021, utilizza i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.
Se hai smarrito i bollettini di pagamento, che Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha inviato, puoi scaricarli dal portale entrando in area riservata oppure puoi riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento”.
Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della Regione Sicilia, consulta le specifiche modalità di accesso ai servizi.
Scopri tutte le modalità di pagamento per saldare le tue rate.
Il “Decreto Sostegni” ha previsto lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Le modalità dell’annullamento dei debiti sono state disposte dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che ha fissato al 31 ottobre 2021 la data di cancellazione delle posizioni interessate.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della Legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Scopri se nel tuo piano di pagamento sono presenti debiti annullati come previsto dal “Decreto Sostegni”.
Consulta la pagina informativa
I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
La medesima possibilità è stata altresì prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.
Se vuoi chiedere una “rateizzazione” vai alla sezione dedicata.