Vai al contenuto Vai al menu principale Vai alla ricerca

Accertamento esecutivo e Avviso di addebito INPS

Scopri cosa sono e come funzionano gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per la riscossione di imposte sui redditi, IVA, IRAP e dei crediti previdenziali.

Accertamento esecutivo

Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP sono “esecutivi” in quanto contengono l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi indicati entro i termini previsti. Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi trascorso il termine utile per presentare ricorso e riportano l’avviso che, dopo 30 giorni dalla scadenza della data prevista per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione. L'Agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione. L’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento. La sospensione non opera, tuttavia, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonchè in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

L’obbligo d’informazione e la predetta sospensione vengono meno quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.

Dal 2012 (DL n. 16/2012), l’accertamento esecutivo è stato esteso anche agli atti emessi dall'Agenzia delle dogane che diventano esecutivi trascorsi dieci giorni dalla notifica al contribuente. Decorso tale termine, la riscossione è affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

Avviso di addebito INPS

Dal 1° gennaio 2011 anche la riscossione coattiva dei crediti previdenziali dell’INPS è effettuata mediante un avviso di addebito notificato dall’Istituto, che ha valore di titolo esecutivo per la riscossione e che sostituisce la cartella di pagamento.